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La Banca 15 aprile 2025

Le pillole legali e fiscali di Sella Fiduciaria a cura di Valentina Aversa (marzo 2025)

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Le novità più recenti

Valentina Aversa, Responsabile Trust e Family Planning di Sella Fiduciaria, firma un approfondimento tecnico che analizza quattro novità rilevanti nel diritto successorio e patrimoniale, con importanti risvolti fiscali. L’autrice si sofferma su: la fiscalità delle attribuzioni compensative nel patto di famiglia, le condizioni per l’agevolazione prima casa, il nuovo modello di dichiarazione di successione, e le recenti indicazioni della Cassazione sulla divisione giudiziale e i conguagli monetari.


Patto di famiglia e attribuzioni compensative

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 14 febbraio 2025 chiarisce la fiscalità delle attribuzioni ricevute dai legittimari non assegnatari in sede di patto di famiglia. Si allinea con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell’art. 768-quater c.c., è applicabile il disposto del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell’aliquota». Pertanto, ai fini dell'applicazione dell’imposta di donazione, l’aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario.


Agevolazione prima casa

A norma della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (finanziaria 2025), per godere dell’agevolazione per l’acquisto della "prima casa”, l’acquirente non deve possedere, su tutto il territorio nazionale, un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 2 anni dal nuovo acquisto agevolato (fino al 31 dicembre 2024, il termine è stato di un anno). Inoltre, la casa deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o la trasferisce entro 18 mesi dall’acquisto.

Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l’immobile si trova nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche se svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di studio, di volontariato, sportive), oppure nel territorio del Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e ha risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni.


Nuovo modello di dichiarazione di successione

Con il provvedimento n. 47335 del 13 febbraio 2025 l'Agenzia delle Entrate ha introdotto il nuovo modello di dichiarazione di successione, aggiornato in base alle novità della riforma fiscale e da compilarsi esclusivamente per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025. Una delle principali novità riguarda l'autoliquidazione dell’imposta. Fino al 2024 era l’Agenzia a calcolare e comunicare l’imposta ai contribuenti, mentre da quest’anno sono gli eredi e gli altri soggetti obbligati a determinare autonomamente l’imposta da versare, seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia.

Un’altra importante novità riguarda i trust testamentari. Il provvedimento chiarisce le modalità di compilazione, ovvero che nel caso di un trust con più beneficiari individuati, occorre compilare tanti righi per quanti sono i beneficiari finali; nel caso di trust con beneficiari individuati ma non individuabili, occorre indicare il grado di parentela estraneo; infine, il trustee non deve far parte dei beneficiari finali del trust.

In caso di trust testamentario, l’imposta di successione è dovuta al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari finali. Tuttavia, il trustee può optare, in dichiarazione, per il versamento anticipato dell’imposta indipendentemente dalla data di apertura della successione. Se il trustee dovesse optare per la corresponsione dell’imposta all’apertura della successione (con versamento anticipato), i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni.


Divisione giudiziale e conguagli monetari

La Corte di Cassazione nella decisione n. 1686 del 23 gennaio 2025 affronta la tematica della divisione giudiziale di un compendio immobiliare e del ruolo del conguaglio monetario in sede di divisione. Nella divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, composto da una pluralità di immobili, il giudice del merito può accorpare più cespiti nei singoli lotti in modo da rispettare una equilibrata divisione in natura, anziché per equivalente, secondo il criterio generale di cui all’art. 718 c.c., qualora i singoli beni consentano, da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuno dei condividenti in modo che le altre quote possano formarsi con i restanti immobili.

La Cassazione chiarisce, infatti, che per accertare la corretta formazione del progetto divisionale per lotti non può prescindersi dall’entità dei conguagli monetari, atteso che questi hanno la sola funzione di ristabilire l’esatto equilibrio tra le quote in natura, superando eventuali differenze di valore, con ciò significando che soltanto una ridotta entità dei conguagli è il criterio che deve sempre ispirare la scelta della soluzione più appropriata, che non alteri proprio l’equilibrata distribuzione dei beni in natura.